Art. 17 · Convocazione
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo II

Art. 17

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Convocazione

In vigore dal 9 ago 1969
L'avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-17