Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Titolo IV
Art. 153
158 / 161Spese
In vigore dal 9 ago 1969
Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità delle spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-153