Art. 138 · Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo IV

Art. 138

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Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.

In vigore dal 27 mag 1983
(Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva). Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-138