Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Capo IV
Art. 138
143 / 161Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
In vigore dal 27 mag 1983
(Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva).
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-138