Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. II
Art. 125
62 / 161Novellame per allevamento
In vigore dal 9 ago 1969
Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto di esso.
L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando, oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2) e 4) dell', il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l'elenco dei pescatori addetti.
Il permesso è rilasciato su modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede.
Ogni successiva variazione deve essere annotata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorità marittima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-125