Art. 125 · Novellame per allevamento
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. II

Art. 125

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Novellame per allevamento

In vigore dal 9 ago 1969
Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto di esso. L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando, oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2) e 4) dell', il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l'elenco dei pescatori addetti. Il permesso è rilasciato su modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede. Ogni successiva variazione deve essere annotata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorità marittima.
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