Art. 120 · Tonnarelle
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. VI

Art. 120

139 / 161

Tonnarelle

In vigore dal 9 ago 1969
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-120