Art. 119 · Limitazioni per altre attività di pesca
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaSez. VI

Art. 119

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Limitazioni per altre attività di pesca

In vigore dal 9 ago 1969
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di, pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-119