Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. VI
Art. 117
136 / 161Distanze per l'impianto
In vigore dal 9 ago 1969
L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.
Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-117