Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 dic 1969
È istituita in Soletta (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Basilea, con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone di Soletta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-01;1699#art-2