Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 23 gen 1969
I requisiti richiesti per il conferimento a persone od enti della qualifica di benemerito, prevista dal secondo comma dell' della legge 2 aprile 1958, n. 332, sono stabiliti in via preventiva dal consiglio di amministrazione. Le persone od enti cui viene attribuita la qualifica di benemerito sono incluse, nell'ordine cronologico delle date delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, in apposito libro numerato e siglato dal presidente dell'ente e dal direttore prima di essere posto in uso. Nel libro di cui al comma precedente sono in primo luogo trascritti i nomi delle persone e degli enti che, precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia acquisito la qualifica di benemeriti del museo. In altro libro anch'esso numerato e siglato dal presidente dell'ente e dal direttore prima di essere posto in uso, sono registrati gli enti e le persone che aderiscono sono all'ente medesimo in quanto intendano partecipare in modo particolare alla sua attività o contribuire al suo funzionamento in conformità di apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate caso per caso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-10