Art. 9 · Designazione dei membri elettivi del comitato centrale
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 9

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Designazione dei membri elettivi del comitato centrale

In vigore dal 14 ago 1971
Ai fini della designazione dei dieci membri del comitato centrale, previsti dall' della legge, deve essere inviato a ciascun delegato, almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per la riunione dell'assemblea generale, apposito avviso personale di convocazione, costituito da due sezioni staccabili. La sezione sinistra indica l'oggetto della convocazione, il luogo e la data della riunione; la sezione destra reca la dicitura "Designazione dei membri del comitato centrale - Voto la lista n....". Le candidature devono essere raggruppate in liste contenenti, ciascuna, dieci nominativi di soci. Ciascuno dei primi quattro nominativi di ogni lista deve appartenere ad una delle quattro categorie di invalidità di cui all', penultimo comma, del presente regolamento. Per la presentazione delle liste, per la costituzione dell'ufficio elettorale dell'assemblea e per le operazioni di voto si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del presente regolamento concernenti le elezioni dei delegati e dei consiglieri provinciali. Compiuto lo scrutinio dei voti, l'ufficio elettorale dell'assemblea determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è costituita dalla somma, dei voti riportati dalla lista medesima. Per l'assegnazione del numero dei posti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a 10 e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero di dieci, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Stabilito il numero dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati sono eletti secondo l'ordine che occupano nella rispettiva lista, fino alla concorrenza dei posti cui la lista medesima ha diritto. Se non risulteranno rappresentate, tra i dieci eletti, tutte e quattro le categorie di invalidità di cui all', penultimo comma, del presente regolamento, il posto sarà attribuito, in sostituzione dell'ultimo eletto, al candidato della categoria non rappresentata iscritto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-9