Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 7
7 / 25Elezione dei delegati e dei consiglieri provinciali
In vigore dal 21 nov 1968
Appena ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale, accertato il numero dei votanti risultanti dagli elenchi nominativi e dal conteggio degli avvisi conservati nei plichi, procede allo spoglio dei voti, distintamente per l'elezione dei delegati e per quella dei consiglieri provinciali.
Compiuto lo scrutinio, il presidente proclama eletti i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Se nessuna lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'assemblea è riconvocata il giorno seguente e si procede ad una nuova votazione solo sulle due liste che hanno ottenuto nel precedente scrutinio, maggior numero di voti.
Sono proclamati eletti i candidati appartenenti a quella delle due liste che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
Il presidente dell'assemblea provinciale dà immediata comunicazione alla sede centrale dell'Associazione dei risultati della elezione dei delegati e al prefetto della provincia dei risultati della elezione dei consiglieri provinciali, ai fini dei provvedimenti previsti dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-7