Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 6
6 / 25Votazioni
In vigore dal 21 nov 1968
Decorso il tempo previsto dal quinto comma dell'articolo precedente, si procede alle votazioni, che debbono proseguire fino alle ore 20.
Sul tavolo dell'ufficio elettorale devono essere collocate due urne recanti, l'una, la dicitura "Elezione dei delegati" e l'altra la dicitura "Elezione dei consiglieri provinciali".
Non possono essere ammessi alle votazioni se non i soci che presentino i due avvisi di convocazione ricevuti.
Riconosciuta l'identità personale del socio, il presidente stacca la sezione sinistra dagli avvisi di convocazione, da conservarsi in separati plichi, distintamente per la elezione dei delegati e per quella dei consiglieri provinciali.
Il socio esprime il voto tracciando nell'apposito spazio il numero della lista prescelta e consegna i documenti di voto, debitamente piegati, al presidente che li pone nell'urna della rispettiva elezione.
Dell'avvenuta votazione è presa nota, a cura dell'ufficio elettorale, negli elenchi nominativi dei soci.
Gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esprimono il voto con l'aiuto di un altro socio, volontariamente scelto come accompagnatore.
Il socio portatore di delega ai sensi dell', ultimo comma, della legge è tenuto ad esibire gli avvisi pervenuti al delegante, sui quali la delega deve essere redatta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-6