Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 3
3 / 25Soci e statuto
In vigore dal 14 ago 1971
Sono soci effettivi dell'Associazione i mutilati ed invalidi civili considerati dall' della legge, che hanno compiuto il 18° anno di età e che versano all'ente la quota sociale.
Lo statuto dell'Associazione, deliberato ed approvato ai sensi dell' - comma terzo - della legge, determina le modalità per l'ammissione a socio, per la cessazione di tale qualità, per la presentazione e la decisione dei ricorsi nella materia, per il versamento della quota sociale nonché quant'altro si riferisca alla disciplina associativa.
Lo stesso statuto, ove preveda l'istituzione e l'organizzazione di delegazioni sezionali ai sensi dell' della legge, disciplina, altresì, il funzionamento delle relative assemblee ai fini della elezione dei delegati all'assemblea generale di cui all', primo comma, della legge.
Oltre alla documentazione prescritta dallo statuto per la iscrizione in qualità di socio, il richiedente deve produrre un attestato rilasciato dall'ufficiale sanitario nel quale sia precisato se egli appartenga alla categoria dei motulesi o dei neurolesi o dei poliomielitici o degli invalidi affetti da altra infermità.
Avverso le risultanze dell'accertamento dell'ufficiale sanitario l'interessato può chiedere un esame di controllo da parte del medico provinciale.
La domanda per ottenere l'iscrizione a socio può essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione, rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel quarto comma, tale precisazione è fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-3