Art. 23 · Prime assemblee provinciali
Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo II

Art. 23

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Prime assemblee provinciali

In vigore dal 21 nov 1968
Il comitato provinciale forma gli elenchi dei soci iscritti distintamente per le categorie dei motulesi, dei neurolesi, dei poliomielitici degli invalidi affetti da altre infermità. Sulla base dei quattro elenchi, il presidente del comitato indice subito l'assemblea provinciale, inviando ai soci gli avvisi di convocazione nei termini e nei modi previsti dall' del presente regolamento. Entro i venti giorni successivi al termine indicato dall'ultimo comma del precedente articolo, l'assemblea si riunisce ed elegge il proprio presidente. Si applicano, per la prima elezione dei delegati all'assemblea generale e per la prima elezione dei consiglieri provinciali, le disposizioni contenute negli del presente regolamento. Il presidente dell'assemblea provinciale dà immediata comunicazione alla sede centrale dell'Associazione dei risultati della elezione dei delegati e al prefetto della provincia dei risultati della elezione dei consiglieri provinciali, ai fini dei provvedimenti previsti dall' della legge.
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