Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 20
20 / 25Collegio dei sindaci
In vigore dal 21 nov 1968
Il collegio dei sindaci, di cui all' della legge, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato centrale.
Le osservazioni formulate dal collegio sull'andamento della gestione devono essere comunicate ai Ministri vigilanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-20