Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalità giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili"; Sentito il comitato centrale dell'Associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli della citata legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanità; Decreta: È approvato l'allegato regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1968 SARAGAT LEONE - RESTIVO - COLOMBO - ZELIOLI LANZINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 71. - GRECO
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