Art. 1
In vigore dal 21 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalità giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili";
Sentito il comitato centrale dell'Associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanità;
Decreta:
È approvato l'allegato regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1968
SARAGAT
LEONE - RESTIVO - COLOMBO - ZELIOLI LANZINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 71. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rd-1