Art. 94
RegolamentoSez. X

Art. 94

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In vigore dal 23 apr 1969
L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie può essere continuato o frazionato. Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico è di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-94