Regolamento
Art. 92
24 / 99In vigore dal 23 apr 1969
La domanda per le prestazioni, di cui all'art. 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, deve essere presentata dall'interessato al presidente dell'istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della direzione provinciale delle poste.
I documenti da allegare alla domanda sono quelli previsti per le analoghe prestazioni dell'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni. Dei documenti già presentati allo stesso istituto a corredo della domanda per il trattamento di quiescenza sarà fatta menzione nell'istanza.
Per le modalità di pagamento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio si applicano le norme di cui agli articoli precedenti riguardanti il trattamento di quiescenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-92