Art. 90
Regolamento

Art. 90

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In vigore dal 23 apr 1969
Le rate mensili del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto con le modalità di cui al precedente . La pensione provvisoria è corrisposta a mesi maturati ed è pagata alla stessa data fissata per il pagamento delle pensioni definitive.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-90