Regolamento
Art. 80
12 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della commissione centrale per gli uffici locali e dell'autorità sanitaria, trasmette tutti gli atti all'istituto postelegrafonici che li fa proseguire al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all' del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, con una relazione nella quale sono riassunti tutti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-collegiali e le circostanze che possono fare ammettere, od escludere, il diritto al trattamento privilegiato.
La relazione concluderà per la concessione o per il rifiuto del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta di concessione sarà specificato altresì la misura del trattamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-80