Art. 78
Regolamento

Art. 78

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In vigore dal 23 apr 1969
L'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di aver diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e le circostanze di fatto che, comunque, possono concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti. Uguale istanza motivata devono produrre gli aventi causa degli iscritti morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-78