Art. 75
Regolamento

Art. 75

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In vigore dal 23 apr 1969
Per la liquidazione del trattamento di quiescenza in favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, che abbia prestato anche servizi con iscrizione al fondo di quiescenza di cui all'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si applica la norma dell' del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il servizio riscattato presso il fondo di quiescenza si considera come prestato con iscrizione al fondo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-75