Regolamento
Art. 72
4 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Nei casi di collocamento a riposo per compimento del limite di età, la direzione provinciale delle poste presso cui è in servizio l'iscritto al fondo deve trasmettere all'istituto postelegrafonici, nel termine di cinque mesi prima del raggiungimento del limite suddetto copia dello stato di servizio dell'iscritto medesimo.
L'amministrazione deve predisporre il provvedimento di collocamento a riposo del personale predetto almeno quattro mesi prima del raggiungimento del limite di età, trasmettendone copia all'istituto postelegrafonici.
L'istituto postelegrafonici, ove non ostino particolari motivi, provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza spettante all'iscritto al fondo, in modo da trasmettere in tempo utile alla competente direzione provinciale delle poste il certificato di iscrizione (libretto) e la deliberazione del trattamento di quiescenza.
All'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto al fondo la delibera di liquidazione del trattamento di quiescenza ed il libretto sono consegnati dalla direzione provinciale delle poste all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data.
All'autenticazione della firma che il pensionato deve apporre sul libretto provvede il funzionario che ne effettua la consegna. La direzione provinciale delle poste può delegare la consegna dei documenti suddetti al titolare dell'ufficio postale da cui dipende l'interessato.
Ove non sia possibile attenersi alle modalità previste dal comma precedenti, la consegna del certificato d'iscrizione e della copia della deliberazione della pensione può avvenire tramite il sindaco del luogo di residenza del pensionato, con l'osservanza delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Il sindaco trasmette alla direzione provinciale delle poste la ricevuta dei documenti suddetti, rilasciatagli dal pensionato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-72