Art. 65
RegolamentoSez. IX

Art. 65

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In vigore dal 23 apr 1969
L'istituto postelegrafonici trasmetterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni copia della deliberazione relativa alla liquidazione della pensione diretta, indiretta o di riversibilità, ordinaria o privilegiata, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità una volta tanto, in luogo di pensione, e dell'assegno vitalizio, nonché quello concernente il provvedimento sulla istanza di riscatto di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-65