Art. 60
RegolamentoSez. IX

Art. 60

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In vigore dal 23 apr 1969
Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Per le deliberazioni emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici circa la concessione del trattamento di quiescenza a carico del fondo stesso si applicano le norme degli secondo comma e 48 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-60