Regolamento›Sez. IX
Art. 57
83 / 99In vigore dal 23 apr 1969
I provvedimenti che dispongono la nomina di personale avente titolo alla iscrizione al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, debbono contenere l'attestazione che il nominato abbia resa la dichiarazione circa i servizi in precedenza prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti, compresi i servizi militari e le campagne di guerra.
L'interessato deve allegare alla suddetta dichiarazione i documenti probatori in suo possesso e fornire all'amministrazione tutte le notizie utili ai necessari accertamenti.
Qualora tali documenti non siano stati allegati alla suddetta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo.
La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ancora ottenuta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-57