Art. 56
RegolamentoSez. VIII

Art. 56

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In vigore dal 23 apr 1969
Qualora durante il periodo del mandato dei rappresentanti del personale nelle commissioni provinciali per gli uffici locali si debba procedere alla sostituzione dei membri, comunque cessati dal detto mandato, e non sia possibile nominare nuovi membri per mancanza di candidati nella lista vincente, si dovranno indire nuove elezioni provinciali ai sensi dell', ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-56