Regolamento›Sez. VII
Art. 52
78 / 99In vigore dal 23 apr 1969
La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è stabilita nel capitolato di oneri in misura non inferiore a lire 100.000 e può essere aumentata durante la gestione a giudizio dell'amministrazione in relazione all'entità dei servizi disimpegnati.
Il relativo ammontare deve essere versato in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.
Lo svincolo del detto deposito cauzionale viene disposto con provvedimento del direttore provinciale delle poste, dopo l'approvazione del conto giudiziale concernente la gestione contabile dei servizi a danaro eventualmente svolti dal recapito.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-52