Art. 47
RegolamentoSez. VI

Art. 47

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In vigore dal 23 apr 1969
L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-47