Art. 35
RegolamentoSez. IV

Art. 35

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In vigore dal 23 apr 1969
Il sostituto che trasferisce la propria residenza in altra provincia può essere iscritto, a domanda, nell'elenco della provincia di nuova residenza e conserva l'anzianità già posseduta, purchè abbia almeno un anno di residenza nella nuova sede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-35