Art. 32
RegolamentoSez. IV

Art. 32

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In vigore dal 23 apr 1969
Quando al congedo straordinario del dipendente segua, senza interruzione, l'aspettativa per motivi di salute, viene emessa una unica ordinanza, comprendente sia il congedo straordinario, di cui al quarto comma dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sia la successiva aspettativa. Nel caso che il congedo straordinario si protragga per oltre 30 giorni, l'ordinanza relativa deve essere emessa subito dopo il trentesimo giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-32