Art. 31
RegolamentoSez. IV

Art. 31

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In vigore dal 23 apr 1969
Il procedimento previsto dal primo comma dell'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si osserva in caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative o di impedimenti temporanei derivanti da cause diverse da quelle previste dall'art. 115 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-31