Regolamento›Sez. IV
Art. 31
57 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Il procedimento previsto dal primo comma dell'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si osserva in caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative o di impedimenti temporanei derivanti da cause diverse da quelle previste dall'art. 115 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-31