Art. 30
RegolamentoSez. IV

Art. 30

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In vigore dal 23 apr 1969
L'incarico di ufficiale delegato può essere revocato dal direttore provinciale per giustificati motivi, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-30