Art. 20
RegolamentoSez. II

Art. 20

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In vigore dal 23 apr 1969
I concorsi per i posti disponibili di primo ufficiale, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso. Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso sono indicati in allegato al decreto ministeriale che approva la graduatoria di merito formata dalla commissione centrale per gli uffici locali. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue estere specificate nel bando di concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-20