Art. 11
RegolamentoSez. II

Art. 11

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In vigore dal 23 apr 1969
Il vincitore di concorso nominato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria degli uffici locali, che si trovi sotto le armi per obbligo di leva o per richiamo, deve prendere servizio entro trenta giorni dal congedo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-11