Regolamento›Sez. I
Art. 10
35 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Le ricevitorie disimpegnano, oltre al servizio di distribuzione ed eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, i seguenti servizi postali:
vendita di carte valori postali;
accettazione delle corrispondenze ordinarie, raccomandate e pacchi postali.
Eseguono, inoltre, nei limiti di valore stabiliti dal codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e dai rispettivi regolamenti di esecuzione, l'accettazione delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno.
Per incarico del pubblico e nei limiti di valore autorizzati, eseguono presso l'ufficio postale da cui dipendono le seguenti operazioni a danaro:
riscossioni di vaglia, di assegni di conti correnti postali e di buoni postali fruttiferi;
richiesta di emissione di vaglia e buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali.
L'agente preposto alla ricevitoria ha l'obbligo di effettuare le operazioni dei servizi a danaro, per incarico del pubblico, nell'ufficio postale da cui dipende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-10