Art. 10
RegolamentoSez. I

Art. 10

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In vigore dal 23 apr 1969
Le ricevitorie disimpegnano, oltre al servizio di distribuzione ed eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, i seguenti servizi postali: vendita di carte valori postali; accettazione delle corrispondenze ordinarie, raccomandate e pacchi postali. Eseguono, inoltre, nei limiti di valore stabiliti dal codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e dai rispettivi regolamenti di esecuzione, l'accettazione delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno. Per incarico del pubblico e nei limiti di valore autorizzati, eseguono presso l'ufficio postale da cui dipendono le seguenti operazioni a danaro: riscossioni di vaglia, di assegni di conti correnti postali e di buoni postali fruttiferi; richiesta di emissione di vaglia e buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali. L'agente preposto alla ricevitoria ha l'obbligo di effettuare le operazioni dei servizi a danaro, per incarico del pubblico, nell'ufficio postale da cui dipende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-10