Art. 1
RegolamentoSez. I

Art. 1

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In vigore dal 23 apr 1969
Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuni servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio esistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-1