Art. 9
Statuto dell'Universita' degli studi di LecceCapo I

Art. 9

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In vigore dal 20 dic 1968
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'università. La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-9