Art. 8
Statuto dell'Universita' degli studi di LecceCapo I

Art. 8

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In vigore dal 20 dic 1968
I professori di ruolo ed incaricati hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il consiglio della facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso introducendo eventuali modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-8