Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce›Capo IV
Art. 73
73 / 80In vigore dal 30 mar 1982
Ciascun iscritto alla scuola, all'inizio del primo anno di corso dovrà scegliere, d'accordo con il consiglio della scuola, un tema di studio da svolgere, nel periodo di due anni accademici prescritti, nella forma di una dissertazione scritta originale. La frequenza ai corsi è obbligatoria, così come è obbligatoria la partecipazione ai seminari, alle esercitazioni e a tutte le altre attività organizzate nell'ambito dei corsi.
Per essere ammesso all'esame di diploma, l'iscritto alla scuola deve aver superato oltre gli esami fondamentali previsti dall'ordine degli studi i seguenti esami complementari: indirizzo classico n. 6 esami; indirizzo medioevale n. 5 esami.
L'esame di diploma consiste nella discussione della dissertazione scritta elaborata nel biennio di specializzazione. Tale dissertazione dovrà avere dignità di stampa, e, dopo il conseguimento del diploma, sarà edita nella serie di pubblicazioni della facoltà.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 17 maggio 1979, n. 305 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 67 e' inserito un nuovo art. 68 relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 68.
- Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1050 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 73, relativo alla scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale, e' modificato nel senso che gli insegnamenti: 9) etruscologia e antichita' romane; 27) storia dello scavo e del restauro archeologico, mutano denominazione rispettivamente in: 9) etruscologia e archeologia italica; 27) tecnica dello scavo e del restauro archeologico. Inoltre, e' aggiunto l'insegnamento di: 29) topografia dell'Italia antica. Nello stesso articolo al punto A) indirizzo classico, primo anno, corsi fondamentali, e' aggiunto il seguente insegnamento: 8) epigrafia e antichita' greche".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-73