Art. 52
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce

Art. 52

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In vigore dal 20 dic 1968
Per gli studenti che provengono da altra facoltà di magistero, la facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla facoltà. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-52