Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce›Capo I
Art. 5
54 / 80In vigore dal 20 dic 1968
Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privati, il consiglio della facoltà deve accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche.
Contro il giudizio del consiglio di facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del senato accademico.
I corsi pareggiati devono avere uno sviluppo di lezioni ed un'ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali.
I liberi docenti che svolgono corsi non pareggiati debbono tenere almeno venti lezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-5