Art. 5
Statuto dell'Universita' degli studi di LecceCapo I

Art. 5

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In vigore dal 20 dic 1968
Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privati, il consiglio della facoltà deve accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche. Contro il giudizio del consiglio di facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del senato accademico. I corsi pareggiati devono avere uno sviluppo di lezioni ed un'ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali. I liberi docenti che svolgono corsi non pareggiati debbono tenere almeno venti lezioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-5