Art. 41
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce

Art. 41

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In vigore dal 20 dic 1968
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere superando i relativi esami. Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami, e in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari. Lo studente deve superare le seguenti prove scritte: italiano, latino, cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-41