Art. 3
Statuto dell'Universita' degli studi di LecceCapo I

Art. 3

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In vigore dal 21 dic 1972
Spetta ai consigli di facoltà designare i direttori degli istituti della facoltà e stabilire la durata della loro nomina o conferma che ha valore per un massimo di tre anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-3