Art. 27
Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce

Art. 27

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In vigore dal 20 dic 1968
Lo studente deve superare le seguenti prove scritte: latino, lingua straniera scelta come fondamentale, cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-27