Art. 12
Statuto dell'Universita' degli studi di LecceCapo I

Art. 12

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In vigore dal 20 dic 1968
Il senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-12