Art. 10
Statuto dell'Universita' degli studi di LecceCapo I

Art. 10

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In vigore dal 20 dic 1968
Le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di laurea o di diploma sono stabilite nei titoli riguardanti ciascuna facoltà, il numero delle copie della dissertazione e in generale le formalità da seguire per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, vengono stabiliti dal rettore per ogni facoltà, udito il preside.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-22;1200#art-sdu-10