Art. 7
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaCapo I

Art. 7

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In vigore dal 13 set 1968
L'assemblea è costituita dai presidenti, o da chi ne fa le veci, delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante de lega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può disporre di più di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne ha la sostituzione, ai sensi del presente statuto
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