Art. 4
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaTitolo II

Art. 4

4 / 33
In vigore dal 9 feb 1974
1 fondi di garanzia dell'istituto ammontano a L. 6 miliardi e sono costituiti da seimila quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come in appresso: Cassa di risparmio di Alessandria: n. 333 quote....................................... L. 333.000.000 Cassa di risparmio di Asti: n. 459 quote..... " 459.000.000 Cassa di risparmio di Biella: n. 351 quote.. " 351.000.000 Cassa di risparmio di Bra: n. 93 quote...... " 93.000.000 Cassa di risparmio di Cuneo: n. 519 quote... " 519.000.000 Cassa di risparmio di Fossano: n. 93 quote.. " 93.000.000 Cassa di risparmio di Saluzzo: n. 90 quote.. " 90.000.000 Cassa di risparmio di Savigliano: n. 66 quote........................................ " 66.000.000 Cassa di risparmio di Torino: n. 3.630 quote " 3.630.000.000 Cassa di risparmio di Tortona: n. 108 quote.. " 108.000.000 Cassa di risparmio di Vercelli: n. 258 quote " 258.000.000 ------------- L. 6.000.000.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'istituto a somma inferiore a L. 2 miliardi, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall' della legge 29 luglio 1949, n. 474. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale, di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra le casse di risparmio partecipanti e può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea. La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo, e dagli eventuali successivi aumenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-4