Art. 32
Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaTitolo VI

Art. 32

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In vigore dal 13 set 1968
In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione dello Istituto, le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-32